Preambolo e Statuto

PREAMBOLO

Da 75 anni il popolo palestinese è sottoposto ad un pesantissimo regime di occupazione e di apartheid imposto manu militari dallo Stato di Israele. Il numero delle migliaia e migliaia di vittime oggi (gennaio 2024) cresce esponenzialmente a causa del violentissimo attacco dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza, che in potenza di fuoco ha superato quella delle atomiche sganciate dagli USA su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. È stato raso al suolo il 90% delle case, ospedali, scuole, asili, campi profughi. Sotto i bombardamenti, l’esercito di Israele ha deportato la popolazione palestinese di Gaza in una ristretta sacca di territorio a Gaza Sud, dove continua ad essere massacrata dall’esercito di Israele. Due milioni di persone sono senza un tetto, senza acqua, né cibo, né medicine, mentre si stanno diffondendo le epidemie. Vengono
spinti verso il confine con l’Egitto per essere cacciati definitivamente dalla loro terra. Il Segretario generale
dell’Onu Guterres ha denunciato la “catastrofe umanitaria” e chiesto una tregua immediata, ma al Consiglio
di Sicurezza gli USA hanno posto il veto.
La storia palestinese è una combinazione di continui massacri e crimini perpetrati dallo stato di Israele, di umiliazioni, di tentativi di pulizia etnica e di cancellazione di identità, di persistenti distruzioni di case e di campi, di negazione storica e politica e di denigrazione socio-culturale. È così che i palestinesi sono divenuti profughi in casa propria.
Sono oltre 6 milioni e mezzo i palestinesi della diaspora che, privati di ogni diritto politico e civile, sono condannati, dal 1948, a vivere in condizioni estremamente disagiate e senza diritto di cittadinanza nei diversi campi profughi sparsi nei paesi arabi limitrofi; ad essi Israele nega ogni possibilità di ritorno. Gaza, prima del presente attacco dell’esercito di Israele, era divenuta dal 2007 una prigione a cielo aperto a causa dell’embargo disumano, deciso e attuato unilateralmente da Israele, “punizione collettiva in violazione del diritto internazionale umanitario” (risoluzione del Parlamento europeo, 15.1.2009).
Altri milioni di palestinesi vivono, sotto un durissimo regime di apartheid, nella Cisgiordania occupata dal 1967, dove la costruzione del muro, la presenza degli oltre 500 checkpoint e la politica israeliana di colonizzazione – Israele, in violazione degli accordi internazionali, ha promosso e favorito dopo il 1993 l’insediamento di oltre 700mila coloni israeliani – prosciugano i mezzi di sostentamento della popolazione rendendo la vita in quel territorio assolutamente insostenibile.
I palestinesi di Israele, seppur appartenenti giuridicamente a questo stato, vengono considerati cittadini di
seconda classe, privati dei fondamentali diritti civili e politici.
Come persone che hanno mantenuto la capacità di indignarsi, di non tacere e di agire di fronte alle ingiustizie;
– come cittadini del mondo che aspirano alla convivenza tra i popoli fondata sulla giustizia e il diritto;
– come cittadini educati nello spirito della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza al nazifascismo;
– come persone impegnate nei movimenti per la pace, per i diritti umani, per la solidarietà sociale e la lotta al razzismo;
Riprendiamo il filo delle molteplici attività di amicizia, solidarietà, conoscenza reciproca tra popolazione italiana e palestinese svolte negli anni passati dall’associazione Italia-Palestina (anni 1980-2000) e dal comitato Tadamon Filastin – Solidarietà con la Palestina (2009-2016) con la collaborazione fondamentale
della Comunità palestinese di Puglia e Basilicata
COSTITUIAMO L’ASSOCIAZIONE ITALIA-PALESTINA

Principi e finalità dell’Associazione

1. Dare una corretta informazione sulla questione palestinese al fine di portare avanti un’operazione di verità contro la martellante campagna mediatica schiacciata sulla propaganda israeliana che demonizza, definendola “terrorista”, la resistenza palestinese, per mascherare l’illegittimità dell’azione continua di sfruttamento economico e di esproprio dei territori e delle risorse naturali che Israele esercita, attraverso la brutale occupazione militare, sulla Palestina. A noi rimane lo strumento della denuncia, affinché davanti alla pseudo-informazione manipolata abbia libero corso il sapere critico, la riflessione informata, l’educazione delle coscienze. Ci proponiamo di sviluppare un’azione capillare e il più possibile coordinata per far conoscere i termini reali della questione palestinese nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle parrocchie e nelle piazze attraverso tutti gli strumenti che potremo mettere in campo (mostre fotografiche, conferenze, proiezioni di documentari e film, concerti, spettacoli teatrali…).
Il nostro lavoro di informazione critica si fonda su:
– il rigetto di un’impossibile equidistanza tra oppressi e oppressori. L’associazione nasce per dare solidarietà alla resistenza del popolo palestinese, nella prospettiva di una pace giusta che può nascere solo dalla realizzazione del diritto inalienabile di tutti i palestinesi a vivere liberi nella loro terra con la dignità e i diritti di cittadini a pieno titolo.
– La netta ed inequivocabile distinzione tra l’opposizione a quel sionismo, quale movimento che è alla base della nascita dello stato di Israele e che ha, per un secolo, elaborato e attuato praticamente l’espulsione, l’esclusione e l’eliminazione della popolazione autoctona della Palestina, e l’antisemitismo come teoria e pratica, portata alle estreme conseguenze dal nazismo, di denigrazione, esclusione ed eliminazione dell’ebreo in quanto tale. L’identificazione di antisemitismo e antisionismo è il principale inganno ideologico su cui si fonda lo stato di Israele. Principio fondante dell’associazione è il netto e sistematico rigetto dell’antisemitismo e di ogni altra forma di razzismo.
2. Promuovere la conoscenza e lo studio della storia e della cultura palestinesi e dell’area del Vicino Oriente. A questo proposito l’associazione si dota di una propria biblioteca ad hoc e di un archivio audiovisivo.
3. Dare solidarietà politica, morale e materiale alla popolazione palestinese
 che soffre e resiste al regime di occupazione coloniale imposto da Israele. Le forme e le modalità con cui esprimere vicinanza e solidarietà potranno essere diverse:
– invio di medicinali, attrezzature ospedaliere per la cura della popolazione di Gaza e Cisgiordania o dei campi profughi;
– invio di libri e materiale scolastico;
– sostegno ad iniziative economico-produttive della popolazione palestinese (agroalimentare, artigianato, piccola industria, ecc…).
4. Mettersi in rete con associazioni e comitati, in Italia, in Palestina e nel mondo, per coordinare le attività di informazione, solidarietà e adesione alla campagna internazionale di boicottaggio, disinvestimento, sanzioni (BDS).
Ci proponiamo altresì di solidarizzare e lavorare insieme con gli intellettuali e i movimenti pacifisti israeliani che si oppongono alla politica colonialista sionista.
Attraverso l’azione congiunta con questi movimenti e associazioni, ci proponiamo, inoltre, di sviluppare un vasto movimento di denuncia che porti i dirigenti politici ed i capi militari israeliani a dare conto davanti alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) e alla Corte Penale Internazionale (International Criminal Court – ICC) e/o in altre sedi per genocidio, crimini contro l’umanità, violazione del diritto internazionale.
5. Operare con tutti i mezzi democratici previsti dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale per far pressione su governo e istituzioni perché sia realizzato il diritto dellapopolazione palestinese a vivere, con piena cittadinanza, nella terra che ha abitato da secoli, nelle forme politiche statali che essa deciderà autonomamente di darsi.
In questo ambito al governo nazionale e regionale e alle amministrazioni comunali, al parlamento e alle assemblee elettive locali (Regione, Comuni) formuleremo:
– Richiesta di pieno riconoscimento da parte italiana dello Stato di Palestina, proclamato nel 1988, e riconosciuto da 138 (71,5%) dei 193 stati membri delle Nazioni Unite. L’Italia attualmente lo riconosce solo come Stato non membro dell’ONU con status di osservatore permanente.
– Richiesta di pronunciarsi con ordini del giorno e mozioni contro la politica di occupazione israeliana e tutte le violenze che ne derivano ai danni della popolazione palestinese.
– Richiesta di rottura degli accordi di cooperazione economico-militare con Israele.
– Richiesta di convocazione di una Conferenza internazionale che sancisca il diritto di tutti i palestinesi a vivere liberi sulla loro terra, con un proprio Stato.
A questo proposito l’Associazione prevede di dotarsi di uno specifico settore di studio sul diritto internazionale per dare solide basi giuridico-scientifiche all’attività nelle istituzioni e nelle assemblee elettive italiane ed europee .

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in BARI, quale Ente del terzo settore, l’associazione denominata “Italia Palestina – OdV” in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2. L’associazione “Italia Palestina – OdV”, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione non ha fini di lucro, si ispira ai Principi fondamentali della Costituzione italiana, orienta la sua attività sulla base dei valori delineati nel Preambolo, che è parte integrante del presente statuto.
Scopo dell’Associazione è quello di promuovere conoscenza reciproca, solidarietà e amicizia tra popolazione italiana e palestinese; dar vita a iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla questione palestinese; mettersi in rete, in Italia, in Palestina e nel mondo, con associazioni e comitati, a partire dalla Comunità palestinese di Puglia e Basilicata, per coordinare le attività di informazione e di solidarietà; operare con tutti i mezzi democratici previsti dalla Costituzione italiana per far pressione su governo e istituzioni perché sia realizzato il diritto del popolo palestinese a vivere, con piena cittadinanza, nella terra che ha abitato da secoli, nelle forme politiche statali che esso deciderà autonomamente di darsi.
L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5
del Codice del Terzo Settore:
a) promuovere iniziative atte a migliorare le condizioni economiche, sociali e politiche della popolazione palestinese e a promuovere il pieno sviluppo delle persone, tra cui sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate;
b) promuovere e organizzare, in proprio e/o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici, università, convegni a livello locale, nazionale e internazionale, gruppi di studio, seminari, dibattiti, nonché la proiezione di film, concerti, spettacoli teatrali;
c) promuovere ogni altra forma di interscambio culturale tra le persone;
d) progettare e gestire iniziative di carattere sociale, sanitario, culturale, sportivo e turistico;
e) progettare e gestire iniziative nel campo della solidarietà internazionale, della educazione alla pace e della soluzione pacifica dei conflitti;
f) costituire centri di documentazione aperti al pubblico, con libri, giornali, manifesti, documenti, audiovisivi;
g) produrre pubblicazioni e documenti, a mezzo stampa e/o attraverso il ricorso a tecnologie diverse,
informatiche, telematiche e multimediali, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale;
h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
i) L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di
volontariato dei propri associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e
strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Il socio ha, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della
stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che
dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone, le associazioni e gli enti, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Lavoratori

Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Organo di controllo, laddove eletto;
d) il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’Assemblea

Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un
voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
– almeno una volta all’anno;
– entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
– ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
– quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 17. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) discute ed approva il bilancio;
b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
c) definisce il programma generale annuale di attività;
d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
e) procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
g) discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
j) delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
k) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e
vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 31 componenti, eletti dall’Assemblea. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente,
precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
a) elegge tra i propri componenti il presidente;
b) elegge tra i propri componenti il vice presidente;
c) elegge il tesoriere e il segretario;
d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
f) predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
g) individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
h) predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
j) conferisce procure generali e speciali;
k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
l) propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
n) ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Art. 25. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono
assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero
superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

 

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L’Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 32. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
i) L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
j) Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, mministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e,
qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,
l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art.20 comma 2 dello statuto.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà nteramente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 arzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

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